STATUTO

 

 

 approvato con DPR 24 novembre 1977 n. 1105

 

Art. 1 - L'Associazione Radiotecnica Italiana - A.R.I. - sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale ed amministrazione in Milano.

Art.3 - Scopi dell'Associazione sono:

a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori;

b) assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari di stazione di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici ed eventualmente alle attività collaterali;

c) dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove;

d) costituire organo di collegamento fra i Soci e la pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina dell'attività radiantistica;

e) tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti con la pubblica Amministrazione;

f) mantenere relazioni con analoghe associazioni estere e specialmente con la I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) della quale l'A.R.I. è filiazione per l'ltalia;

g) costituire Centri di Informazioni tecniche a disposizione dei propri Soci;

h) distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale dell'Associazione.

Art. 4 - L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.

 

Soci 

Art. 5 - L'Associazione è composta da Soci Effettivi, Juniores ed Onorari. Tranne questi ultimi, essi sono tenuti a versare alla Segreteria Generale, entro il periodo stabilito, una quota annuale che, per ogni anno, sarà stata fissata dal Consiglio Direttivo e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente. Il versamento della quota annuale, effettuato entro il termine di cui sopra, non dà diritto a fruire dei servizi arretrati.

Una parte della quota annuale costituisce la quota di Sezione che, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, sarà attribuita dall'A.R.I. alla Sezione competente tramite il rispettivo Comitato Regionale al quale ne spetterà una percentuale stabilita dal Comitato Regionale medesimo per le proprie spese di gestione.

Art. 6 - I Soci Effettivi sono le persone fisiche di ineccepibile moralità che abbiano raggiunto la maggiore età, che godano dei diritti civili e che abbiano conseguita la licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, sempre che tale licenza non sia stata definitivamente revocata per cause imputabili alla condotta del titolare.

I Soci Effettivi facenti parte di un medesimo nucleo familiare possono richiedere di versare la quota stabilita per i Soci Juniores pur conservando i diritti sociali. Il nucleo familiare riceve in tal caso un solo fascicolo dell'Organo Ufficiale per ogni numero distribuito.

Art. 7 - I Soci Juniores sono le persone fisiche, pure di ineccepibile moralità che, trovandosi nelle stesse condizioni soggettive dei Soci Effettivi, non abbiano tuttavia raggiunto la maggiore età.

Essi sono tenuti a pagare la metà della quota stabilita per i Soci Effettivi, non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti nelle cariche sociali; la loro domanda di ammissione dovrà essere validamente sottoscritta. Per il resto essi hanno gli stessi diritti dei Soci Effettivi.

Art. 8 - I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze e come tali non hanno obbligo di versare alcuna quota. Essi non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti alle cariche associative, a meno che non siano già Soci Effettivi.

Art. 9 - La domanda di ammissione a Socio deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza dell'A.R.I.

Essa dovrà essere controfirmata da due Soci presentatori e contenere l'esplicita dichiarazione, da parte del richiedente, di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in materia radiantistica nonché alle norme statutarie ed alle deliberazioni degli organi direttivi dell'A.R.I.

La domanda, accompagnata dalla quota associativa annuale e da una quota di immatricolazione che per ogni anno sarà fissata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere inoltrata tramite la Sezione competente la quale, mediante il proprio organo appositamente designato dal Regolamento interno, vi apporrà il parere che, se negativo, dovrà essere motivato.

Il nome dell'aspirante Socio dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale per eventuali opposizioni ed il Consiglio Direttivo dell'A.R.I. non potrà quindi deliberare sulla domanda che un mese dopo tale pubblicazione.

Art. 10 - La deliberazione del Consiglio Direttivo dell'A.R.I. sull'ammissione o meno dell'aspirante Socio è definitiva ed inappellabile; in caso di mancata ammissione, il Consiglio stesso non ha obbligo di indicarne il motivo. In quest'ultimo caso al richiedente saranno restituite la domanda e la quota versata, franche di spese, per lo stesso tramite d'inoltro.

Art. 11 - Salvo le eccezioni previste dal presente Statuto, i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto:

a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che per referendum;

b) a ricevere la tessera sociale ed a fregiarsi del distintivo sociale;

c) a ricevere l'Organo Ufficiale dell'A.R.I.;

d) a servirsi della Biblioteca dell'A.R.I. nonché dei Centri di Informazioni Tecniche secondo le norme stabilite dagli appositi regolamenti;

e) ad usufruire delle facilitazioni eventualmente conseguite dall'A.R.I;

f) a consultare lo schedario bibliografico;

g) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I.

Art. 12 - La qualità di Socio dell'A.R.I. si perde per recesso o per esclusione:

a) per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione. Perché possa avere effetto con l'anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale dell'A.R.I. non oltre il 30 novembre. Trascorso il termine suddetto, il Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori annualità.

b) per esclusione: il Consiglio Direttivo può in ogni momento procedere alla esclusione del Socio per morosità o per gravi motivi, sentito il Comitato Regionale competente, e può immediatamente deliberare la sospensione cautelativa dai diritti sociali. Nei casi di esclusione per gravi motivi, la deliberazione consiliare, per essere valida, dovrà riportare la maggioranza prescritta al comma 3 del successivo art. 26. Se l'esclusione avviene per morosità, il Consiglio ha diritto di procedere contro l'ex Socio per il pagamento dell'annualità in corso; il Socio moroso è comunque tenuto a corrispondere le quote sociali fino al regolare recesso o fino alla data della esclusione; in ogni caso egli perde la sua qualità di Socio dopo due anni di morosità continuata. Se l'esclusione avviene per gravi motivi, sono restituiti all'ex Socio tanti dodicesimi della quota annuale quanti sono i mesi che ancora restano alla chiusura della gestione per l'anno in corso.

Art. 13 - Per fatti di minor gravità il Consiglio Direttivo, sempre sentito il Comitato Regionale competente ed assunte quelle informazioni che riterrà, ha facoltà di sospendere con delibera non impugnabile ed a suo insindacabile giudizio il Socio dall'esercizio dei suoi diritti sociali per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 14 - Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti art. 12, lettera b) ed art. 13, il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può rendere di pubblica ragione i motivi del provvedimento.

Art. 15 - Ogni Socio ha diritto di reclamare verso il Consiglio Direttivo contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che egli ritenga incompatibile con i fini dell'A.R.I. o priva dei requisiti necessari. Non è consentito reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo che non ammettano un nuovo Socio, ne sospendano o ne escludano uno già Socio.

 

Patrimonio 

Art. 16 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalla Biblioteca;

b) dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo riserva, l'Assemblea può però deliberare il loro investimento per l'accrescimento del patrimonio sociale.

 

Organi dell'Associazione 

Art. 17 - Sono organi dell'Associazione;

a) l'Assemblea Generale;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio Sindacale.

Art. 18 - Le Assemblee Generali sono composte da due delegati per ogni regione, secondo l'ordinamento amministrativo dello Stato, che votano secondo quanto disposto dagli artt. 40 e 53; le Assemblee Generali possono essere Ordinarie o Straordinarie.

Art. 19 - L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata una volta all'anno per una data che normalmente non sarà posteriore al 30 aprile.

Art. 20 - L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od i Sindaci lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia stata fatta motivata richiesta da tante delegazioni regionali che rappresentino almeno un terzo dei Soci effettivi o direttamente da un decimo dei Soci effettivi stessi, in regola con il pagamento delle quote.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta la località di convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Art. 22 - La sede e la data dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il relativo Ordine del Giorno, saranno comunicate ai delegati regionali almeno 30 giorni prima della data fissata dell'Assemblea.

Le Delegazioni Regionali che desiderino presentare proposte da inserire all'Ordine del Giorno, devono far pervenire il relativo testo scritto alla Segreteria Generale con congruo anticipo.

Art. 23 - All'Assemblea Generale Ordinaria devono essere sottoposti:

a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento dell'Associazione;

b) il bilancio consuntivo del precedente anno solare ed il preventivo dell'anno in corso;

c) la relazione del Collegio Sindacale;

d) i provvedimenti di scioglimento delle Sezioni, eventualmente deliberati dai Comitati Regionali ed impugnati dalle Sezioni interessate;

e) gli altri argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio dei Sindaci, sia dalle Delegazioni Regionali ed iscritti all'Ordine del Giorno ai sensi del precedente art. 22.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, di cui otto eletti per referendum (artt. 33 e segg.) fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota ed uno nominato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Quest'ultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di cauzione e non impegna la responsabilità dello Stato nei confronti di chicchessia.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica nella organizzazione periferica dell'Associazione.

Art. 25 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Art. 26 - Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza di almeno cinque membri; nessuna adunanza sarà validamente costituita se non sarà presieduta dal Presidente (o, in sua assenza, da un Vice Presidente) con l'assistenza del Segretario Generale (o, in sua assenza, del Vice Segretario Generale).

Le delibere, eccettuate quelle di cui al comma successivo, saranno valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli.

Le delibere di esclusione di Soci per gravi motivi di cui all'art. 12, lettera b), per essere valide dovranno sempre essere approvate con almeno sette voti favorevoli.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto sommario verbale e le deliberazioni prese saranno pubblicate nell'Organo Ufficiale.

Ciascun Consigliere intervenuto ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Art. 27 - I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.

In caso di vacanza e fino ad un massimo di due Consiglieri, il Consiglio Direttivo può sostituirli ricorrendo all'istituto della cooptazione, che dovrà essere esercitata nell'ambito dei candidati non eletti alle ultime elezioni, oppure indicendo apposite elezioni per colmare i vuoti.

I Consiglieri così nominati durano in carica sino allo scadere del triennio in corso.

Le elezioni devono però essere senz'altro indette qualora i Consiglieri venuti a mancare siano più di due. In tal caso i Consiglieri chiamati eventualmente in precedenza dal Consiglio decadono; essi possono però essere confermati con referendum.

Art. 28 - I Sindaci sono eletti per referendum un numero di tre effettivi e due supplenti fra i Soci aventi i requisiti richiesti per i Consiglieri.

Art. 29 - Ai Sindaci spetta il controllo generale sull'amministrazione dell'Ente e sulle votazioni a referendum; in particolare essi controllano l'organizzazione dei referendum e lo scrutinio dei voti. I Sindaci non possono ricoprire alcuna carica nell'organizzazione periferica dell'Associazione.

Art. 30 - I Sindaci durano anch'essi in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza di un Sindaco, i due rimasti in carica provvedono a sostituirlo con uno dei Sindaci supplenti, il quale durerà in carica sino allo scadere del triennio in corso.

Art. 31 - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo; tuttavia questi, sentito il parere del Collegio Sindacale, può deliberare una remunerazione per quei Consiglieri investiti di particolari incarichi di direzione amministrativa o tecnica.

Il Consiglio Direttivo può deliberare che siano altresì rimborsate, in tutto od in parte, le spese vive sostenute da coloro che devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo od alla Assemblea Generale, dai Sindaci nonché le spese di rappresentanza della Presidenza.

 

Votazioni e Delibere 

Assemblee

 

Art. 32 - Le votazioni avvengono in assemblea o per referendum.

Art. 33

a) Le votazioni per la nomina degli otto membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 24 e per la nomina dei Sindaci, sia effettivi che supplenti di cui all'art. 28, per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, per la disposizione del capitale, nonché per la adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per l'Associazione debbono avvenire per referendum personale, segreto e diretto tra tutti i Soci Effettivi, in regola con il pagamento delle quote ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

b) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea Generale, formata dalle Delegazioni Regionali di cui all'art. 18.

Art. 34 - Le votazioni per referendum sono indette o dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea Generale, nel quale ultimo caso il Consiglio dovrà indire il referendum entro trenta giorni dal voto assembleare.

All'uopo il Consiglio trasmette a tutti i Soci aventi il godimento di tutti i diritti sociali apposita scheda sotto il controllo del Collegio dei Sindaci.

Art. 35 - Il giorno di chiusura della votazione per referendum dovrà essere fissato non prima del venticinquesimo giorno dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda.

Art. 36 - Entro il termine così fissato, i Soci faranno pervenire alla Segreteria Generale od ai recapiti stabiliti dai Collegio dei Sindaci la scheda con il loro voto.

Art. 37 - A maggior garanzia della votazione per referendum, i Sindaci hanno la più ampia facoltà nello stabilire le modalitá dl compilazione della scheda, del relativo invio ai Soci e dello scrutinio dei voti.

I Sindaci, in queste operazioni di sorveglianza e di scrutinio, possono farsi assistere da uno o più Soci; in ogni caso deve essere consentito a qualsiasi Socio, che si presenti spontaneamente, di presenziare alle operazioni di scrutinio.

Art. 38 - Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci

Art. 39 -Le Assemblee Generali, siano esse Ordinarie che Straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Vice Presidente, ed in esse funge da segretario il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale, ma l'Assemblea ha facoltà di scegliersi a Presidente qualsiasi Delegato intervenuto.

Art. 40 - In prima convocazione l'Assemblea Generale potrà deliberare con l'intervento di almeno la metà delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi.

Per la seconda convocazione sarà sufficiente l'intervento di almeno un terzo delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci Effettivi.

Le deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto favorevole della maggioranza delle Delegazioni Regionali presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutte le Delegazioni intervenute.

Art. 41 - Occorrendo, l'Assemblea nomina di volta in volta gli scrutatori per le votazioni assembleari.

Art. 42 - Le votazioni assembleari avvengono con le modalità che l'Assemblea di volta in volta deciderà.

Art. 43 - In ogni caso le delibere sociali, siano esse prese in Assemblea o per referendum, devono essere pubblicate sull'Organo Ufficiale dell'Associazione.

Tuttavia il Consiglio, in caso di urgenza, ne può dare anticipata comunicazione ai Soci mediante invio per posta di circolari ai singoli od eventualmente ai soli Comitati Regionali ed alle Sezioni.

 

Probiviri 

Art. 44 - Al fine di dirimere eventuali gravi divergenze fra Soci o fra Sezioni, su richiesta di un Socio o di una Sezione interessata può essere nominato dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Regionale competente un Collegio di Probiviri composto da tre membri, scelti tra i Soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che siano iscritti all'A.R.I. da almeno dieci anni. Il più anziano dei tre membri è il Presidente di diritto.

Art 45 - Il Collegio dei Probiviri si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalitá che riterrà più opportune.

Il lodo probivirale deve sempre essere ispirato ai fini conciliativi; esso è vincolativo per tutte le parti interessate ed inappellabile.

Il lodo, redatto in forma scritta, sarà depositato in originale presso la Segreteria Generale nonché presso il Comitato Regionale competente, il quale ultimo curerà la trasmissione di copia del lodo a tutti gli interessati nel più breve tempo possibile.

Il lodo è segreto; potrà esserne però data pubblicazione dalla Segreteria Generale su richiesta scritta di tutti gli interessati.

Art. 46 - Poiché la nomina dei Probiviri è eminentemente onorifica, i Soci che accettino la nomina stessa esplicano l'incarico gratuitamente anche per quanto riguarda le spese vive che dovessero incontrare per l'esplicazione dell'incarico stesso.

 

Rappresentazione e Firma 

Art. 47 - Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione ed a lui è devoluta la firma sociale. Firma libera, in assenza del Presidente, ha anche il Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri per la direzione amministrativa della gestione o per altri incarichi tecnici, determinando i limiti della delega.

Per gli atti di ordinaria amministrazione, che non implichino alcuna responsabilità di fronte ai terzi, il Presidente, sotto la sua personale responsabilità, può delegare la firma ad uno o più Consiglieri e ad un Segretario Amministrativo. Lo stesso Presidente può delegare la firma al Cassiere - liberamente o congiuntamente alla sua - nei confronti di banche, presso le quali il Consiglio riterrà di depositare i fondi sociali.

Art. 48 - Nessuna obbligazione, di nessun genere, può essere assunta di fronte a terzi che non sia stata debitamente e previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, autorizzazione che dovrà risultare da regolare delibera.

In nessun caso il Consiglio Direttivo può autorizzare l'assunzione di alcuna obbligazione cambiaria.

Art. 49 - I verbali di assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario della Assemblea stessa e dagli eventuali scrutatori.

I verbali di scrutinio per le votazioni ad referendum saranno firmati dai Sindaci.

I verbali del Consiglio Direttivo saranno firmati da chi presiede il Consiglio e da chi funge da segretario.

 

Sezioni e Comitati Regionali 

Art. 50 - Per provvedere al raggruppamento dei Soci in sede periferica, possono essere costituite Sezioni A.R.I. secondo quanto previsto dall'art. 52 del presente Statuto.

Tutti i Soci devono necessariamente far parte di una Sezione della Regione in cui essi hanno l'abituale domicilio. I Soci della Sezione, oltre al versamento della quota sociale, comprensiva -ai termini dell'art. 5, ultimo comma - della quota della Sezione stessa, possono volontariamente versare contributi straordinari alla Sezione di competenza.

Le Sezioni fanno capo al Comitato Regionale costituito nella Regione in cui esse hanno sede; le Sezioni, secondo le direttive impartite dai Comitati Regionali, possono darsi un regolamento interno, che dovrà essere approvato dai Comitati Regionali stessi.

Art. 51 - I Comitati Regionali sono formati dai rappresentanti delle Sezioni della Regione ed hanno la più ampia autonomia regolamentare.

In particolare, essi provvedono, con propria deliberazione, a stabilire le norme più opportune per la propria costituzione interna e per il proprio funzionamento; tali norme dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Generale di cui all'art. 18 ed in armonia con il presente Statuto.

Art. 52 - I Comitati Regionali estendono la propria competenza su tutto il territorio della Regione per quanto attiene alla costituzione, funzionamento, attività, estinzione e scioglimento delle Sezioni; risolvono ogni tipo di divergenza tra Soci e tra Sezioni e, secondo le direttive dell'A.R.I., cooperano per il miglior sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali.

Per l'esercizio di tali funzioni i Comitati Regionali si danno un proprio regolamento che, come le norme di cui all'art. 51, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale di cui all'art. 18 ed in armonia con il presente Statuto.

Art. 53 - I Comitati Regionali provvedono inoltre a nominare i propri Delegati alla Assemblea Generale dell'A.R.I.; tale nomina deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria Generale.

Le Delegazioni Regionali intervengono alle Assemblee dell'A.R.I in rappresentanza dei Soci Effettivi appartenenti alle Sezioni sulle quali i rispettivi Comitati Regionali hanno competenza, con tanti voti quanti sono i Soci Effettivi in possesso di tutti i diritti sociali nelle rispettive Regioni.

Art 54 - La costituzione dei Comitati Regionali le norme per la loro costituzione interna ed il loro funzionamento di cui all'art. 51, i regolamenti di cui all'art. 52, devono essere comunicati alla Segreteria Generale dell'A.R.I.

Eguale comunicazione è dovuta per le nomine e le eventuali variazioni alle cariche dei Comitati Regionali ed a quelle relative alle Sezioni.

Art. 55 - Le deliberazioni dei Comitati Regionali e delle Sezioni non implicano in alcun caso responsabilità patrimoniale per la Sede Centrale.

Art. 56 - I Comitati Regionali e le Sezioni possono avere un proprio patrimonio.

 

Organo Ufficiale 

Art. 57 - L'Organo Ufficiale dell'A.R.I. è designato dal Consiglio Direttivo. A dirigere tale Organo il Consiglio designa uno dei propri membri.

Art. 58 - L'Organo Ufficiale deve pubblicare nel più breve termine e con precedenza su ogni altra pubblicazione - oltre alle delibere assembleari e per referendum - i comunicati del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio Sindacale.

Avranno valore di atti ufficiali dell'Associazione soltanto i comunicati contenuti nell'Organo Ufficiale.

Art. 59 - Per le comunicazioni alla stampa che, data la loro natura, non possano attendere un'apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso nomina un "Ufficio Stampa" composto dal Direttore dell'Organo Ufficiale e da due membri del Consiglio.

I componenti l'Ufficio Stampa devono uniformarsi alle direttive che in proposito saranno loro date dal Consiglio e dovranno assumere piena responsabilità del loro operato.

 

Disposizioni finali 

Art. 60 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'attivo netto sarà devoluto per intero a scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa ed in conformità a quanto a questo riguardo sarà deliberato dall'Assemblea, escluso in ogni caso ogni divisione di detto attivo tra i Soci.

Art. 61 - Il presente Statuto, come i regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti i Soci dell'A.R.I.

Disposizioni transitorie

Art. 62 - Coloro che erano considerati godenti di tutti i diritti sociali all'approvazione del presente Statuto saranno considerati Soci Effettivi anche se non in possesso di licenza per l'esercizio di stazione di radioamatore.

Art. 63 - Qualora le Sezioni di una o più Regioni non riuscissero a costituire un proprio Comitato Regionale o non provvedessero a nominare i propri Delegati di cui all'art.53 per le Assemblee Generali, ai fini del computo della maggioranza e dei voti nelle Assemblee stesse, la loro rappresentanza è delegata integralmente alla Delegazione di quella Regione il cui capoluogo è geograficamente più vicino al capoluogo della Regione per la quale non è stato costituito il Comitato o designata la relativa Delegazione Regionale.

Art. 64 - Dopo l'approvazione del presente Statuto e per almeno due anni consecutivi, allo scopo di permettere la formazione degli organi statutari previsti dagli artt. 51 e segg. e di verificarne la funzionalità, in luogo dell'Assemblea Generale dei Delegati Regionali di cui all'art 18 sarà convocata l'Assemblea Generale dei Delegati delle Sezioni.

Le Delegazioni delle Sezioni saranno formate da due Rappresentanti per ogni Sezione e da un Rappresentante per ogni Gruppo che risultino costituiti all'entrata in vigore del presente Statuto.

In tal caso in prima convocazione l'Assemblea Generale potrà deliberare con l'intervento di almeno la metà delle Sezioni e Gruppi che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi; in seconda convocazione sarà sufficiente l'intervento di almeno un terzo delle Sezioni e Gruppi che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci Effettivi.

Le deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutte le Delegazioni intervenute.

 

Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ARI 

Approvato dall'A.G. del 28 maggio 1988 e successive modificazioni

 

Art. 1 - Generalità

1.1 - Il presente regolamento detta le norme di applicazione dello Statuto Sociale dell'A.R.I., approvato con D.P.R. 24 novembre 1977 n. 1105.Il presente Regolamento vincola tutti i Soci dell'A.R.I., come previsto dall'art. 61 dello Statuto stesso.

1.2 - Pur avendo l'Associazione Sede legale e Amministrazione in Milano (art. 2 dello Statuto), l'Assemblea Generale può deliberare l'istituzione di un ufficio periferico di rappresentanza per il miglior conseguimento degli scopi istituzionali di cui all'art. 3 dello Statuto.

1.3 - Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per la gestione degli uffici di Sede, di una Segreteria Amministrativa con compiti che vengono stabiliti dal Consiglio stesso.

Art. 2 - L' ARI Radio Club

2.1 - L' "A.R.I. Club SWL" - istituito con delibera del Consiglio Direttivo del 15 aprile 1978 per il conseguimento degli scopi sociali di cui all'art. 3, comma b dello Statuto - viene denominato "ARI Radio Club", conservando il fine statutario di "raggruppare ed assistere i titolari di stazioni di ascolto e tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici e ad attività collaterali".

2.2 - L'ARI Radio Club viene disciplinato da un apposito Regolamento.

Art. 3 - Patrocinio, Affiliazione, Riconoscimento

3.1 - L'A.R.I. promuove le iniziative di singoli Soci o di gruppi che si dedicano alle attività tecniche e culturali inerenti le telecomunicazioni, l'elettronica, l'informatica ed attività affini. Con propria delibera il Consiglio Direttivo può concedere ai predetti Soci o gruppi il patrocinio, l'affiliazione od il riconoscimento, secondo le seguenti norme.

a) Il Patrocinio morale può essere concesso solo ad iniziative di carattere sociale, scientifico, culturale di notevole rilievo, promosse da Comitati Regionali o da Sezioni dell'A.R.I.: anche in questo ultimo caso la richiesta dovrà essere inoltrata per il tramite dei Comitati Regionali. Il Patrocinio morale può essere concesso inoltre ad iniziative di Enti sia italiani che stranieri che abbiano, a giudizio del Consiglio Direttivo, un alto contenuto scientifico o culturale. In nessun caso le finalità delle iniziative devono contrastare con i fini statutari dell' A.R.I.

b) Il Patrocinio tecnico può essere concesso ai Comitati Regionali e, tramite gli stessi, alle Sezioni A.R.I. od ai singoli radioamatori per iniziative nel campo della ricerca scientifica legata direttamente od indirettamente alle telecomunicazioni. Il Patrocinio tecnico può essere concesso inoltre a Gruppi di Studio i cui membri devono necessariamente essere Soci dell'A.R.I. o dell'ARI Radio Club ed i cui scopi rientrino nei fini che l'A.R.I. si propone, con particolare riguardo alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni. E' indispensabile, in quest'ultimo caso, che le finalità del Gruppo non siano in concorrenza con quelle dell'A.R.I. Il Patrocinio tecnico può essere anche a tempo definito.

c) L'Affiliazione può essere concessa dall'A.R.I. a gruppi di studio, di lavoro, a radio-club di categoria, ad enti con o senza personalità giuridica riconosciuta, ad associazioni di hobbisti e similari.E' necessario, in questi casi, che i fini che i richiedenti si propongono abbiano relazione con le radiocomunicazioni o con l'elettronica e che le finalità non contrastino o siano in concorrenza con quelle perseguite dall'A.R.I.

d) Il Riconoscimento può essere concesso solo a gruppi, sezioni di categoria, formati da Soci A.R.I. o dell'ARI Radio Club che, oltre ad avere un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I., con il parere dei Comitati Regionali competenti, riconoscano palesemente di attenersi allo Statuto dell'A.R.I., alle direttive dei Comitati Regionali competenti per territorio e del Consiglio Direttivo dell' A.R.I.

Art. 4 - Attività tecniche - Pubblicazioni

4.1 - Al fine di promuovere ed incentivare gli studi e gli esperimenti nel campo radiantistico e nelle attività collaterali, l'A.R.I. istituisce diplomi, certificati e premi per singoli Soci e per Sezioni, secondo i regolamenti che di volta in volta vengono emanati dai Coordinatori dei vari settori di attività ed approvati dal Consiglio Direttivo.

4.2 - L'A.R.I. favorisce inoltre lo studio delle tecniche di telecomunicazioni e dei relativi fenomeni e, per promuoverne la diffusione, può curare la stampa e concedere il Patrocinio alle pubblicazioni in detto campo.

Art. 5 - Fondo qualificativo

5.1 - Il Consiglio Direttivo istituisce un Fondo Qualificativo A.R.I. nel quale affluiscono le eventuali quote volontarie versate dai Soci a tal fine e le somme che il Consiglio Direttivo stesso crederà opportuno stanziare per gli scopi statutari.

Art. 6 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

6.1 - Il Consiglio Direttivo dell'A.R.I. cura a livello nazionale i rapporti con gli Enti Pubblici e Privati, specialmente con i Ministeri tutori dell'attività radiantistica.Per il raggiungimento di tali scopi il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei propri componenti od incaricare uno o più Soci, coadiuvati, se necessario, anche da esperti.

6.2 - I Comitati Regionali, costituiti a norma dell' Art. 50 e seguenti dello Statuto Sociale, provvedono con analoga normativa nei propri regolamenti, per quanto attiene ai contatti con le Autorità Regionali della Pubblica Amministrazione, secondo le direttive impartite dall'A.R.I. ed esercitano la rappresentanza a livello regionale.Secondo le disposizioni dei Comitati Regionali, i Presidenti delle Sezioni A.R.I., costituite ai sensi degli artt. 50 e seguenti dello Statuto Sociale nei capoluoghi di provincia, manterranno i rapporti, di norma, oltre che con i propri Comuni, con le Autorità Provinciali. Analogamente i Presidenti delle altre Sezioni li manterranno con le relative Autorità Comunali.

6.3 - I rappresentanti A.R.I. in seno alle Commissioni di esame (di cui all'art. 350, comma d del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) ed i loro sostituti saranno designati entro il 28 febbraio di ciascun anno dai Comitati Regionali competenti per territorio; la Segreteria Generale provvederà a comunicarne i nomi ai competenti organi del Ministero P.T. In difetto, la Segreteria Generale provvederà autonomamente alla designazione.

6.4 - Ai Soci nominati a far parte delle suddette commissioni spetta unicamente il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del mandato.Il Consiglio Direttivo delibera sulla congruità dei rimborsi suddetti, avendo presente il numero delle sedute di ciascuna commissione e dei candidati esaminati, e provvede al pagamento.

Art. 7 - ARI Radio Comunicazioni Emergenza

7.1 - Per fornire una coordinata partecipazione dei propri Soci ai servizi di telecomunicazioni di emergenza,l'A.R.I. si avvarrà delle strutture dell'ARI Radio Comunicazioni Emergenza (2).

Art. 8 - Tutela dei Soci - Assicurazioni

8.1 - Con opportune iniziative, l'A.R.I. assiste i Soci per facilitare l'espletamento delle pratiche burocratiche presso la Pubblica Amministrazione, relative all'attività di Radioamatore.

8.2 - L'A.R.I. provvede, con opportuna polizza assicurativa, a coprire gli eventuali danni derivanti a terzi dalle antenne dei propri iscritti, come pure da quelle di proprietà degli iscritti all'ARI Radio Club. Il relativo premio di assicurazione è compreso nella quota sociale.L'Assicurazione di cui al precedente capoverso può essere estesa anche alle Sezioni dell'A.R.I. titolari di una stazione di radioamatore o di autorizzazione all'ascolto; a tal fine, l'importo della quota da corrispondere è la stessa di quella che corrispondono i Soci ordinari familiari. Oltre la forma assicurativa di cui al primo comma, l'A.R.I. può istituire per i propri Soci altre forme con modalità e con premi agevolati. In ogni caso la copertura assicurativa è garantita solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

8.3 - L'A.R.I. provvede, con opportuna polizza R.C.T. alla copertura assicurativa dei ponti ripetitori A.R.I. autorizzati dal Ministero P.T. ed installati nel territorio nazionale.

8.4 - L'A.R.I. istituisce un'apposita e congrua assicurazione per infortuni agli operatori impiegati in operazioni di emergenza o di simulata emergenza.

Art. 9 - Rapporti con la I.A.R.U.

9.1 - L'A.R.I. mantiene relazioni con le omologhe associazioni straniere attraverso un incaricato nominato dal Consiglio Direttivo. In mancanza di una esplicita delibera in tal senso, detti rapporti sono tenuti dal Presidente e dal Segretario Generale.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un "Liason Officer" per le relazioni con la I.A.R.U. - International Amateur Radio Union - della quale l'A.R.I. è filiazione per l'Italia.

Art. 10 - Biblioteca - Consulenza - Coordinatori

10.1 - L'A.R.I. mette a disposizione dei Soci, secondo le modalità che saranno emanate per favorire e facilitarne la consultazione, la biblioteca tecnica di cui essa è dotata.

10. 2 - Tutti i Soci possono usufruire gratuitamente della consulenza legale, amministrativa e tecnica di esperti che l'A.R.I. pone a loro disposizione e che essi possono scegliere tra quelli i cui nomi vengono pubblicati dall'Organo Ufficiale dell'Associazione.

10. 3 - Per favorire lo sviluppo e lo studio dei vari settori di attività, il Consiglio Direttivo nomina dei Coordinatori di Settore, godenti di ampia autonomia operativa, secondo il mandato e le istruzioni loro conferite dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 11 - Organo Ufficiale

11.1 - L'Organo Ufficiale dell'A.R.I. - di cui agli artt. 57 e seguenti dello Statuto - è Radio Rivista, fondata nel 1948 e rubricata con l'International Standard Serial Number - ISSN 0033 8036 - con protocollo 2965 del 22 ottobre 1982 dal Centro Nazionale ISDS dell'Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.Radio Rivista è stata rubricata in data 20 gennaio 1976 tra le pubblicazioni a carattere culturale ed è registrata presso il Tribunale di Milano al n. 4376 dell'8 luglio 1957.Radio Rivista è una pubblicazione mensile che, con le eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 6 dello Statuto, è inviata a tutti i Soci.

11.2 - Proprietaria della testata di Radio Rivista e del relativo portafoglio pubblicitario è l'Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I. - che ha anche la proprietà letteraria degli articoli pubblicati.Di questi è consentita la pubblicazione da parte di altri periodici soltanto dietro preventiva ed esplicita autorizzazione del Direttore, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo.Tale autorizzazione può non essere richiesta dalle associazioni di radioamatori affiliate alla I.A.R.U. e, in ogni caso, non dispensa dalla citazione di Radio Rivista, quale fonte da cui detti articoli sono stati tratti.

11.3 - La pubblicazione dell'Organo Ufficiale può essere affidata a Società editoriali tramite contratto, o convenzione.

11.4 - Il Direttore dell'Organo Ufficiale - nominato dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi membri ai sensi dell'art. 57 dello Statuto - ne assume la responsabilità ed ha i compiti ed i doveri previsti dalla Legge sulla stampa.

11.5 - E' compito del Consiglio Direttivo nominare un Comitato di Redazione. La pubblicazione di lettere e/o articoli è diritto di ogni Socio, ma il Comitato di Redazione può impedirne la pubblicazione qualora gli stessi siano lesivi del Servizio di Radioamatore.

11.6 - Il Direttore dell'Organo Ufficiale cura, tra l'altro, i contatti con l'Editore nei termini dell'incarico ricevuto in tal senso dal Consiglio Direttivo.

11.7 - L'incarico di Direttore è svolto a titolo gratuito, salvo quanto disposto all'art. 31 dello Statuto, primo comma, e 2389 del Codice civile.

11.8 - L'Organo Ufficiale pubblicherà, con precedenza assoluta su ogni altro articolo e nell'ordine:

- i verbali assembleari (secondo il testo fornito dal Presidente che ha presieduto l'Assemblea);

- i risultati delle votazioni ad referendum (secondo i verbali forniti dal Collegio Sindacale);

- le delibere ed i comunicati del Consiglio direttivo (secondo i testi forniti dal Segretario Generale);

- i comunicati del Collegio Sindacale;

- le delibere dei Comitati Regionali;

- l'elenco degli aspiranti soci di cui all'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto;

- quanto altro il Consiglio Direttivo riterrà di vitale importanza per l'Associazione.

Le delibere del Consiglio Direttivo saranno pubblicate non oltre il secondo numero dell'Organo Ufficiale successivo alla data dell'approvazione.

Art. 12 - Soci - Quote associative

12.1 - Il Consiglio Direttivo stabilirà entro il 30 ottobre di ogni anno la quota sociale per l'anno successivo.Come previsto al primo comma dell'art. 5 dello Statuto, le quote stabilite devono essere rese note entro il 31 ottobre: ciò avverrà mediante comunicazione circolare indirizzata ai Comitati Regionali ed alle Sezioni.L 'Organo Ufficiale dell'A.R.I. pubblicherà inoltre nei numeri di novembre, dicembre e gennaio l'importo delle quote stesse. Di norma, il numero di novembre conterrà il bollettino di versamento della quota sociale, per effettuare il versamento in conto corrente postale.

12.2 - Il termine previsto al primo comma dell'art. 5 dello Statuto per il pagamento della quota sociale di rinnovo è il 31 dicembre; entro tale termine la quota stessa deve essere versata alla Segreteria Generale (fa fede, al riguardo, il timbro postale con la data in cui è stato effettuato il versamento).I versamenti effettuati dopo la data suddetta non garantiscono l'invio dei numeri arretrati dell'Organo Ufficiale; se questi sono ancora disponibili, potranno essere spediti all'interessato, ma con l'aggravio delle spese postali di spedizione.I numeri di gennaio e di febbraio dell'Organo Ufficiale - indipendentemente dalla data del versamento - saranno inviati a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota per l'anno precedente, che ne abbiano diritto.

12.3 - Il Socio è considerato moroso quando il pagamento della quota sociale non è effettuata entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello cui la quota si riferisce e sino a quando egli non vi abbia provveduto - salvo tuttavia quanto è disposto all'art. 12 dello Statuto, ultimo capoverso, sulla perdita della qualità di Socio dopo due anni di morosità continuata. Durante il periodo di morosità decade il diritto al voto per il Socio moroso come pure ogni altro diritto sociale nonché tutti i servizi (Servizio QSL, Assicurazione RCT, ed ogni altro Servizio che fosse previsto per i Soci). I Soci che ricoprono cariche elettive non potranno esercitarle se essi non risulteranno in regola con la quota sociale.

12.4 - Le quote di Sezione di cui all'ultimo comma dell' art. 5 dello Statuto (qui definite anche "quote di ristorno"), stabilite negli stessi termini di tempo delle quote sociali e conteggiate a tutto il 31 maggio, verranno inviate ai Comitati Regionali entro il 30 giugno di ogni anno. Il residuo delle quote di ristorno, per i versamenti pervenuti dopo il 31 maggio, sarà saldato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

12.5 - Le quote di ristorno, attribuite ai Comitati Regionali - così come previsto all'ultimo comma del citato art. 5 dello Statuto - perverranno esclusivamente ai Presidenti dei Comitati stessi, i quali dovranno stornarle alle Sezioni, trattenendo la quota parte di competenza del Comitato, nella misura prevista dal proprio Regolamento.

12.6 - Gli aspiranti Soci, effettivi, juniores e familiari possono iscriversi ad una qualsiasi delle Sezioni A.R.I. della Regione in cui essi hanno l'abituale domicilio, salvo successivo trasferimento ad altra Sezione, anche di Regione diversa, ove si verifichi un mutamento del domicilio stesso.

12.7 - Non possono essere considerati facenti parte di una determinata Sezione coloro che non sono Soci A.R.I., né possono essere assolutamente ammesse "adesioni" a Sezioni da parte di non iscritti all'A.R.I., né infine possono essere "aggregati" o "patrocinati" dalla Sezione gruppi di non Soci A.R.I.

12.8 - Ai fini del computo dei voti in Assemblea Generale, ad ogni Regione verranno attribuiti tanti voti quanti sono i Soci effettivi iscritti alle Sezioni del proprio territorio al 31 dicembre dell'anno precedente.

12.9 - Fra i Soci effettivi, il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di Soci Benemeriti, Soci Sostenitori e Soci Collettivi, stabilendone i supplementi di quote e le modalità di iscrizione.

13 - Recesso, Sanzioni, Morosità.

13.1 - E' incompatibile, per il Socio A.R.I., l'appartenenza ad altre associazioni similari italiane che svolgano attività in concorrenza od in contrasto con quelle dell'A.R.I. (1).

13.2 - La sospensione cautelativa dai diritti sociali, che il Consiglio Direttivo può immediatamente deliberare - ai sensi dell'art. 12, comma b dello Statuto - per gravi motivi, dura finché persistono i motivi che l'hanno determinata.

13.3 - L'estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all'interessato la permanenza nell'Associazione o non sia stata pronunciata delibera di esclusione per qualsiasi motivo.

13.4 - Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell'anzianità di iscrizione all'A.R.I.

13.5 - Il Socio decaduto può essere riammesso al Sodalizio solo seguendo la procedura prevista all'art. 9 dello Statuto.

13.6 - Il Socio che non si attiene alle delibere del Consiglio Direttivo, delle Sezioni, dei Comitati Regionali o delle Assemblee è soggetto a sospensione. La sospensione viene comminata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Regionale, entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.

Art. 14 - Probiviri

14.1 - Il Collegio dei Probiviri di cui agli artt. 44 e seguenti dello Statuto è nominato dal Comitato Regionale competente per territorio, che vi provvederà entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta. In caso di astensione o di ricusazione del Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo, esaminate le ragioni, provvede alla nomina diretta del Collegio dei Probiviri, anche nell'ipotesi che siano trascorsi i 90 giorni di cui al comma precedente. La competenza per la nomina del Collegio Probivirale è del Consiglio Direttivo quando ad essere coinvolto nel contenzioso sia un Comitato Regionale, od un suo componente, oppure Sezioni o Soci di Regioni diverse.

Art. 15 - Sezioni

15.1 - La costituzione di Sezioni - di cui all'art. 50 e segg. dello Statuto - deve scaturire da regolare e formale domanda di costituzione, controfirmata in duplice originale dai Soci fondatori. Una delle copie originali della domanda di costituzione deve essere trasmessa al Comitato Regionale competente. La seconda copia originale deve essere conservata agli atti della costituenda Sezione. Il Comitato Regionale, verificata la regolarità formale della costituzione, anche in conformità al proprio Regolamento, particolarmente per quanto attiene alla effettiva appartenenza all' A.R.I. dei firmatari, nel numero minimo previsto dal Regolamento stesso, costituisce la Sezione ed invia copia sia della domanda che della delibera alla Segreteria Generale dell'A.R.I. Il Consiglio Direttivo, nella riunione successiva, ne prenderà atto, riconoscendo come data di costituzione quella della delibera da parte del Comitato Regionale.

15.2 - In caso di scioglimento di una Sezione, per qualsiasi motivo esso sia avvenuto, sarà cura del Comitato Regionale segnalare alla Segreteria Generale il testo della delibera con le relative motivazioni. Il Comitato Regionale curerà inoltre la segnalazione alla Segreteria Generale a quale altra Sezione della Regione avrà aderito ognuno dei Soci della Sezione disciolta. Il Comitato Regionale competente curerà il trasferimento del patrimonio della Sezione disciolta.

15.3 - Il trasferimento di un Socio da una Sezione ad altra deve avvenire con le modalità che seguono.

a) il Socio deve inoltrare richiesta alla Sezione a cui intende trasferirsi e, per conoscenza, alla Sezione da cui egli si trasferisce;

b) la Sezione prescelta appone il proprio benestare ed invia copia alla Segreteria Generale dell'A.R.I., al Comitato Regionale ed alla Sezione di provenienza del Socio;

c) il trasferimento può avvenire soltanto tra il 31 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo;

d) eventuali trasferimenti fuori dal periodo suddetto hanno effetto immediato solo in caso di cambio di domicilio;

e) la Sezione alla quale il Socio rivolge richiesta di appartenenza deve darne risposta entro 30 giorni;

f) se la Sezione esprime parere negativo, deve fornirne motivazioni al Comitato Regionale, il quale deciderà in maniera inappellabile entro 60 giorni.

Art. 16 - Comitati Regionali

16.1 - Due o più Regioni possono costituirsi in un unico Comitato Regionale.

In questo caso nelle Assemblee Generali dell'A.R.I. questo avrà un'unica rappresentanza (due delegati) che godrà di tanti voti quanti sono i Soci effettivi rappresentati.

16.2 - E' compito dei Comitati Regionali regolamentare, promuovere e coordinare le attività delle Sezioni della Regione, così come previsto agli artt. 50 e seguenti dello Statuto.Compito istituzionale dei Comitati Regionali è quello di realizzare in scala regionale le finalità previste dall'art. 3 dello Statuto, di attuare il contenuto delle disposizioni e delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo dell'A.R.I.

Art. 17 - Assemblea Generale

17.1 - L'Assemblea Generale - sia essa Ordinaria che Straordinaria ai sensi dell'art. 20 dello Statuto - è composta da non più di due Delegati per ogni Regione (secondo l'ordinamento amministrativo dello Stato), nominati come previsto dai rispettivi Regolamenti regionali.I Delegati votano secondo quanto disposto dagli articoli 40 e 53 dello Statuto.

17.2 - La comunicazione di nomina dei Delegati (art. 53 dello Statuto) deve pervenire alla Segreteria Generale sotto forma di estratto verbale della nomina stessa da parte dei Comitati Regionali competenti.Ogni Delegazione partecipante ai lavori dell'Assemblea Generale deve, comunque, presentarsi in Assemblea munita di copia conforme del suddetto documento, onde consentire la verifica dei poteri.

17.3 - A cura dei rispettivi Comitati Regionali, i Delegati all'Assemblea Generale devono essere sufficientemente documentati sugli argomenti che figurano all'Ordine del Giorno dell'Assemblea stessa.

17.4 - Ai Comitati Regionali devono essere inviati, nei termini di cui agli artt. 18.6 e 26.3, gli atti dovuti da parte della Segreteria Generale, al fine di poterne discutere in sede regionale (articolo così modificato dall'A.G. 11/6/89).

17.5 - Per il rimborso delle spese che l'espletamento di tale incarico comporta si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto.

Art. 18 - Convocazione e voto in Assemblea

18.1 - Nelle Assemblee Generali, pur potendo disporre di due delegati, le Regioni esprimono un unico voto come Regione e tanti voti quanti sono i Soci effettivi rappresentati, così come previsto dallo Statuto agli artt. 40, ultimo comma, e 53. Nel caso che i due delegati non si trovassero concordi sul voto da esprimere, la Regione rappresentata si intenderà assente dalla votazione, con relativa modifica del quorum.

18.2 - La convocazione di Assemblea Generale Straordinaria di cui all'art. 20 dello Statuto è fatta dal Consiglio Direttivo, verificata la regolarità formale della richiesta, per una data che non deve eccedere i 90 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

18.3 - Nella scelta della località in cui l'Assemblea Generale avrà luogo (art. 21 dello Statuto), il Consiglio Direttivo avrà riguardo di favorire la partecipazione di tutte le Regioni.

18.4 - L'Assemblea Generale, in seconda convocazione, non può aver luogo che in data successiva e comunque non prima che sia trascorsa un'ora dalla prima convocazione.

18.5 - E' cura della Segreteria Generale, studiati i tempi tecnici necessari, reperire nella località deliberata dal Consiglio Direttivo (art. 21 dello Statuto), una sede in cui poter svolgere l'Assemblea, determinando altresì le date e gli orari di convocazione.

18.6 - L'avviso di convocazione per l'Assemblea Generale, che la Segreteria Generale deve inviare per lettera raccomandata ai Presidenti di tutti i Comitati Regionali almeno 40 giorni prima (1) della data in cui essa avrà luogo, deve contenere chiaramente le indicazioni della località, l'indirizzo della sede, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare e la documentazione relativa agli stessi.

18.7 - I Comitati Regionali che desiderano proporre argomenti da discutere in Assemblea devono far pervenire alla Segreteria Generale il testo delle proposte stesse e la relativa documentazione. Il termine utile, di cui al secondo comma dell'art. 22 dello Statuto, è fissato nel 28 febbraio di ogni anno per l'Assemblea Generale Ordinaria (art. 19 dello Statuto).Se l'Assemblea Generale è straordinaria, detto termine è di sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.Gli argomenti proposti dai Comitati Regionali possono essere raggruppati in un unico punto, ma non devono essere censurati o cassati dalla Segreteria Generale o dal Consiglio Direttivo.

18.8 - Alle Assemblee Generali possono assistere tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale, senza tuttavia che essi abbiano diritto alla parola.Non è ammessa invece la presenza di non Soci, salvo che questi non siano stati invitati ad intervenire dal Consiglio Direttivo.

18.9 - Il Segretario Generale, che funge da segretario dell'Assemblea Generale (art. 39 dello Statuto), può farsi assistere dal Segretario Amministrativo o da un Socio di propria fiducia, per l'approntamento delle minute che dovranno servire alla redazione, a cura del Segretario Generale o del Vice Segretario Generale, del verbale ufficiale dell'Assemblea stessa. Il Segretario Generale può avvalersi di registrazioni o di qualsiasi mezzo tecnico atto ad ottenere una relazione più fedele possibile ai lavori.

18.10 - La diffusione parziale o totale del contenuto delle riunioni assembleari - al di fuori dall'ambito associativo - può costituire motivo di sanzioni disciplinari qualora la diffusione stessa possa arrecare danno anche solo all'immagine dell'Associazione verso l'esterno.

18.11 - I voti rappresentati dagli astenuti concorrono nel computo ai fini del quorum per la determinazione della maggioranza.

18.12 - Una proposta che, messa ai voti, non ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 40 dello Statuto, deve essere considerata respinta dall'Assemblea.La chiamata per votazione avverrà per ordine alfabetico di Regione, alternativamente discendente ed ascendente.La documentazione relativa ai punti iscritti all'ordine del giorno dovrà rimanere a disposizione dei delegati durante i lavori assembleari.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

19.1 - Su richiesta motivata di uno o più Consiglieri, può essere pubblicato sull'Organo Ufficiale, oltre alle deliberazioni, anche il verbale sommario delle adunanze del Consiglio Direttivo (art. 26, quarto comma dello Statuto), comprese eventuali specifiche dichiarazioni dei suoi componenti.

19.2 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo può assistere il Segretario Amministrativo, quale organo di supporto tecnico.

19.3 - Il Consiglio Direttivo può invitare di volta in volta alle proprie riunioni Presidenti dei Comitati Regionali.

19.4 - Il Consiglio Direttivo, solo se particolari motivi tecnici od organizzativi lo richiedono, può invitare alle proprie riunioni Soci od esperti di taluni settori di attività; in nessun altro caso è consentita la presenza di persone che non siano state invitate dallo stesso.

Art. 20 - Sostituzione di Consiglieri

20.1 - Il Consiglio Direttivo deve, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quattro mesi dall'avvenuta vacanza di uno o più posti nel Consiglio Direttivo stesso, provvedere alla sostituzione ricorrendo all'istituto della cooptazione od indicendo nuove elezioni parziali.

20.2 - La facoltà di cooptazione è limitata ad un massimo di due Consiglieri (art. 27, comma secondo dello Statuto), tuttavia qualora dovesse rendersi vacante anche il posto di uno dei due Consiglieri cooptati, è possibile procedere ad una nuova cooptazione.

Art. 21 - Spese e Rimborsi

21.1 - Il Consiglio Direttivo delibera sul rimborso delle spese vive sostenute dai propri componenti e dal Collegio Sindacale per l'espletamento del loro mandato.

21.2 - Il Consiglio Direttivo può prevedere, volta per volta, il rimborso parziale o totale delle spese vive sostenute dai Presidenti dei Comitati Regionali eventualmente invitati dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Presidente Onorario

22.1 - L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, accompagnata da una esplicita relazione, può deliberare la nomina di un Presidente Onorario per particolari meriti acquisiti nel campo tecnico od associativo.

Art. 23 - Sindaci supplenti

23.1 - I Sindaci supplenti non incorrono nei casi di incompatibilità di cui all'art. 29 dello Statuto, ma detta incompatibilità diviene operativa nel caso di subentro in seno al Collegio Sindacale come Sindaci effettivi.

Art. 24 - Referendum

24.1 - Gli argomenti di vitale importanza da sottoporre a Referendum (ai sensi dell'art. 33 dello Statuto) sono dichiarati tali da decisione del Collegio Sindacale.Le norme che regolano il Referendum saranno emanate da apposito regolamento.

Art. 25 - Rendite di immobili - Destinazione

25.1 - I proventi di eventuali beni immobili, di proprietà dell'A.R.I., saranno impiegati per i fini previsti dall'Art. 3, comma 3 dello Statuto, con la istituzione di Borse di Studio o di premi per attività di ricerca o studio nel campo delle telecomunicazioni.

Art. 26 - Bilanci

26.1 - L'ipotesi di bilancio preventivo, redatta a cura della Segreteria Generale, viene predisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sulla scorta di una prima proiezione di chiusura del bilancio e sulle indicazioni del Consiglio Direttivo.Il bilancio preventivo sarà pubblicato dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale.

26.2 - Entro il 28 febbraio, di norma, la Segreteria Generale deve sottoporre per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché l'eventuale modifica dell'ipotesi del bilancio preventivo, sulla scorta dei dati certi di chiusura del consuntivo stesso.

26.3 - La prima convocazione dell'Assemblea Generale sarà fissata per una data compresa tra il 40.mo ed il 60.mo giorno dall'approvazione delle ipotesi di bilancio da parte del Consiglio Direttivo.

26.4 - La relazione sull'andamento economico dell'anno precedente, con riferimento al bilancio dell'esercizio, viene redatta dalla Segreteria Generale per essere successivamente sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

26.5 - Analoga relazione, ma inerente l'attività svolta dall'Associazione durante l'anno trascorso, è predisposta dal Presidente e, come quella di cui al precedente comma, deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

26.6 - Entro dieci giorni dall'approvazione, tutta la documentazione relativa ai bilanci e le relative relazioni da sottoporre all'Assemblea Generale è inviata ai Sindaci ed ai singoli Consiglieri.

26.7 - La Segreteria Generale predisporrà tutta la documentazione contabile per la verifica da parte del Collegio Sindacale che, entro il sedicesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale, depositerà in Segreteria Generale la propria relazione.

26.8 - La documentazione contabile di cui al precedente comma rimarrà a disposizione di tutti i Soci per i quindici giorni che precedono l'Assemblea Generale. Trascorso questo periodo, non è più consentito ad alcuno di accedere a tale documentazione se non su esplicita autorizzazione scritta del Collegio Sindacale e previo preavviso alla Segreteria Generale.

Art. 27 - Disposizioni finali

27.1 - I Regolamenti dei Comitati Regionali, delle Sezioni, dell'ARI Radio Club e dell'ARI Radio Comunicazioni di Emergenza debbono adeguarsi al presente Regolamento (2)..

27.2 - Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria. Dette norme possono essere modificate solo da una successiva decisione dell'Assemblea Generale.

 

(1) Così modificato dall'Assemblea Generale del 11 giugno 1989

(2) Così modificato dall'Assemblea Generale del 22 maggio 1993